È vietato il pagamento delle quote in contanti Nel nostro condominio il portiere ritira, per conto dell’amministratore, alcune quote condominiali in contanti. Tanti altri condòmini, invece, pagano tali quote mediante bonifico. Poiché il portiere ha un rimborso per il ritiro in contanti delle bollette condominiali, vorrei sapere se questa quota spettante al portiere, che è contemplata sicuramente, ma non specificata, in un totale per attività varie, dev’essere addebitata solo a chi paga in contanti oppure a tutti i condòmini. L’articolo 1129, sesto comma, della legge 220/2012 (di riforma del condominio) è chiaro nell’imporre all’amministratore l’obbligo di far transitare sullo specifico conto corrente condominiale tutte le somme a qualunque titolo ricevute dai condòmini, o erogate per loro conto. Pertanto è evidente come il versamento in contanti, al portiere, delle quote condominiali sia una prassi contraria alla legge, la quale è ispirata invece al principio di massima trasparenza nella gestione condominiale. Il problema è dunque risolto in radice, perché l’amministratore, sotto pena di revoca del mandato anche da parte dell’autorità giudiziaria, deve immediatamente vietare al portiere di ritirare per suo conto denaro contante dai condòmini, e deve pretendere da costoro il versamento di quanto di loro spettanza solo attraverso bonifici bancari, così che di questi rimanga chiara traccia sul conto corrente condominiale, di cui i condòmini possano prendere visione. Nessuna ulteriore spettanza è dunque dovuta al portiere per il ritiro di denaro contante da parte dei condòmini, trattandosi di attività a lui vietata.
